Possiamo definire il registro di carico e scarico come un documento di contabilità che registra tutti i movimenti dei rifiuti e ne costituisce una prova di tracciabilità affidabile.
Il registro, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato dalla Camera di Commercio. Inoltre, è obbligatorio la conservazione dello stesso per 3 anni presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e intermediazione.
Normato dall’articolo 190 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), il registro deve essere necessariamente compilato dai seguenti soggetti:
1. coloro che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti.
2. Chi svolge operazione di recupero e smaltimento.
3. Commercianti e intermediari senza detenzione.
4. Enti e imprese che producono rifiuti pericolosi.
5. Consorzi istituiti al fine di recuperare particolari tipologie di rifiuti.
6. Imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a 8.000€ limitatamente ai rifiuti pericolosi.
7. Gestori di servizio idrico integrato.
8. Produttori iniziali (con più di 10 dipendenti) di rifiuti non pericolosi derivanti sia da lavorazioni industriali e artigianali sia costituiti da fanghi prodotti da potabilizzazione delle acque o altri trattamenti delle acque reflue.
9. Autorità portuali o marittime che devono registrare i rifiuti prodotti da navi.
MODELLI DI REGISTRO
Esistono due tipologie di registro, definiti a seconda dell’attività svolta: modello A (destinato a produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori); modello B (per intermediari e commercianti senza detenzione). Nel primo caso, vengono annotate le operazioni di CARICO, ovvero la quantità di materiale di cui il produttore intende “disfarsi”, o SCARICO, che corrisponde al momento in cui il trasportatore porta il rifiuto a un impianto di recupero o smaltimento. La registrazione, in entrambi i casi, deve avvenire entro 10 giorni lavorativi e deve contenere tutte le caratteristiche del rifiuto. Tra queste ricordiamo la descrizione, codice CER, quantità, stato fisico, destinazione, eventuale pericolosità, produzione e provenienza. Nel modello B, oltre a queste caratteristiche, devono figurare anche il numero del registro, data della movimentazione, numero di formulario e i dati dati degli operatori coinvolti.
La correlazione tra il registro e il formulario è quindi fondamentale.
A partire da febbraio 2025, il registro deve essere tenuto obbligatoriamente in formato digitale. Per fare questo è stato introdotto il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il sistema digitale introdotto in Italia per monitorare e tracciare i rifiuti lungo tutta la filiera, dalla produzione allo smaltimento. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare la gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica.
A seguito un breve video illustrativo riguardante il registro, come sempre realizzato da noi di Metal Trading.